Il servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) è una misura del welfare che garantisce interventi sociali urgenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo di intervenire tempestivamente per rispondere alle esigenze di cittadini in grave situazione di marginalità ed emergenza sociale improcrastinabile che si trovano su uno specifico territorio, siano essi residenti o meno
Il servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) è una misura del welfare che garantisce interventi sociali urgenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutti i giorni dell’anno, consentendo di intervenire tempestivamente per rispondere alle esigenze di cittadini in grave situazione di marginalità ed emergenza sociale improcrastinabile che si trovano su uno specifico territorio, siano essi residenti o meno. Il servizio è rivolto e ha principalmente come target: persone829716 senza fissa dimora e/o in stato di grave marginalità, anziani, minori non accompagnati, disabili, adulti in difficoltà sociale e psico-sociale, famiglie, vittime di violenza, stranieri in varie condizioni di difficoltà…
Il territorio di riferimento può essere quello cittadino o, più spesso, quello dei Comuni afferenti al Piano di Zona. Quest’ultimo è lo strumento che la legislazione indica per l’attivazione di una rete di servizi integrati in ambito sociale e socio-sanitario. L’articolo 19 della Legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali assegna ai comuni associati il compito di tutelare i diritti della popolazione attraverso la definizione, d’intesa con l’azienda sanitaria territoriale, di un Piano di Zona degli interventi sociali e socio sanitari [1]. Nel medesimo articolo si richiede alle Regioni di provvedere alla preventiva determinazione, concertata con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ‒ che di norma coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie ‒, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei sevizi sociali. Contestualmente a tale adempimento, le Regioni devono prevedere incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali descritte. Il Piano di Zona vede la sua formalizzazione attraverso un documento programmatico triennale con il quale i Comuni associati, d’intesa con l’azienda sanitaria locale, definiscono le politiche sociali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione dell’ambito territoriale coincidente con il distretto sanitario. Esso, in ultima analisi, ha lo scopo di costruire un sistema integrato di interventi e servizi, creando una rete di attori composta da: comuni, azienda sanitaria territoriale, associazioni, enti del terzo settore, gruppi di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, residenze sociali, residenze sanitarie assistenziali. Il Comune, in base all’articolo 6 sempre della Legge 328/2000, diventa il fulcro della rete e l’interlocutore istituzionale di raccordo con la Regione per il reperimento dei finanziamenti, poiché è prevista una concertazione e una ripartizione delle spese, prevedendo anche risorse vincolate al raggiungimento di particolari obiettivi. Fra i Comuni afferenti al distretto socio-sanitario, il capoluogo di provincia o quello con maggioranza di popolazione e quindi di servizi assume il ruolo di capofila e in esso si stabilisce la sede del cosiddetto Ufficio di Piano. Il Piano di Zona è teso quindi a favorire la formazione di sistemi locali di intervento, condivisi con le risorse di solidarietà presenti sul territorio, invitando le medesime a partecipare alla programmazione dei servizi [2].
Il PIS è classificato fra i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LEAS), di cui si parla innanzitutto nella poco sopra citata Legge Quadro 328/2000, riferendosi ad un «servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari» [3]. Con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 467 del 23 dicembre 2021 è stato poi adottato l’Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale Rivolto agli Ambiti territoriali [4]. Tale avviso sostiene appunto ‒ insieme ad altre importanti misure ‒, come Intervento A, azioni di pronto intervento sociale e rivolti alle persone senza dimora o in stato di povertà estrema e marginalità, dando appunto rilievo alla funzione del PIS come primo strumento di risposta alle emergenze di carattere sociale. Ne definisce inoltre i Livelli Essenziale della Prestazione Sociale (LEPS), specificando che gli interventi in emergenza attivabili a favore delle persone senza dimora o in situazione di grave marginalità devono essere disponibili almeno nei comuni con più di 50.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia.
Angelo Lippi, uno dei massimi esponenti nello studio del soggetto, così definisce il PIS: «Il pronto intervento sociale può essere definito come un insieme di prestazioni garantite attraverso beni, servizi e relazioni, destinate a rispondere prontamente, a situazioni di emergenza personale o familiare, in quelle circostanze di vita che comportano una necessità improcrastinabile di soddisfare bisogni primari di sussistenza, di relazione, di tutela della dignità personale. L’emergenza può verificarsi in contesti di violenza, di inadeguatezza grave, di privazione, o di allontanamento dal nucleo, ed in generale in quelle situazioni, imprevedibili che, per eventi traumatici o calamitosi, richiedano un immediato “soccorso sociale”. Si tratta quindi di agire su emergenze (e non su “semplici” urgenze) personali e familiari che impongono una protezione immediata in circostanze che colpiscono la persona, mettendone a repentaglio l’integrità e l’incolumità. Queste situazioni vanno distinte dalle cosiddette “urgenze”, ovvero da quelle condizioni che non mettono in pericolo la sopravvivenza o l’incolumità, pur richiedendo una risposta molto tempestiva» [5]. Qui, peraltro, notiamo che l’autore accenna opportunamente alla distinzione fra emergenza e urgenza [6]. In effetti, obiettivi specifici del PIS, come ben fa notare la nota esplicativa sugli interventi e i LEPS previsti dall’Avviso pubblico PrIns, sono specificamente situazioni di grave povertà e povertà estrema che costituiscono grave rischio per la tutela e l’incolumità psico-fisica della persona, ovvero situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l’incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali [7].
Di fatto, l’attuale situazione socio-economica oggi evidenzia più che mai la necessità di una risposta all’emergenza sociale, pensata e organizzata prevedendo servizi e interventi funzionanti 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, inseriti in un sistema virtuoso e collegati in rete con i servizi pubblici, privati e di volontariato, in base a protocolli ben definiti.
Prendendo spunto dall’esperta e docente di organizzazione del servizio sociale Franca Dente [8], sottolineiamo che le fasi essenziali di un processo d’aiuto in emergenza sono sintetizzabili come segue:
-
ricezione e accoglienza della domanda o bisogno;
-
risposta finalizzata ad evitare la cronicizzazione di situazione di disagio attraverso l’attivazione di risorse comunitarie, famigliari e personali;
-
orientamento e invio ai servizi territoriali e presa in carico da parte di questi, finalizzata all’inserimento in percorsi generalmente già strutturati.
Cercando di orientarsi fra indicazioni normative e letteratura sul tema (in verità piuttosto scarsa), notiamo sinteticamente che, se da un lato rimangono aperte ancora diverse questioni teoriche, nonostante vi siano già diversi modelli positivi d’ispirazione anche esteri, occorre certamente lavorare per una definizione delle caratteristiche minime essenziali del servizio. Ciò si potrà realizzare fattualmente andando a sperimentare il più possibile, al fine di costruire un modello di PIS che sappia essere flessibile e vada a rinnovarsi nel tempo, a seconda delle sempre nuove esigenze sociali, gestionali, organizzative e comunitarie.
Note
[1] Cfr. Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, art. 19, disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale all’URL abbreviato: tinyurl.com/4vffz9fe.
[2] Sul concetto di “Piano di Zona”, cfr. Alessandro Battistella - Ugo De Ambrogio - Emanuele Ranci Ortigosa, Il piano di zona. Costruzione, gestione, valutazione, Carocci, Roma 2004 e Marianna Lenarduzzi, “Il piano di zona”, sul blog specialistico Assostentisociali.org, 30 settembre 2006, disponibile all’URL abbreviato: tinyurl.com/2twr59c8.
[3] Legge 8 novembre 2000, n. 328, cit., art. 22, comma 4, lettera b).
[4] Cfr. Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale Rivolto agli Ambiti territoriali, a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione FSE 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”, disponibile sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’URL abbreviato: tinyurl.com/yckvtv9h.
[5] Angelo Lippi, “Su segretariato sociale e capacità di agire”, in Fedele Ruggeri (a cura di), Stato sociale, assistenza, cittadinanza. Sulla centralità del servizio sociale, Franco Angeli, Milano 2013, p. 215.
[6] Sul punto cfr., con un accento sul concetto di “emergenza” posto specificamente sull’aspetto sociale: Andrea Mirri, Emergenze, urgenze e servizio sociale, cit. e Annamaria Campanini - A. Mirri, Il servizio sociale d’urgenza. Gli interventi nelle emergenze personali e familiari, Carocci, Roma 2022.
[7] Cfr. Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns, cit.
[8] Cfr. Franca Dente (a cura di), Nuove dimensioni del servizio sociale, Maggioli, Milano 2013.
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